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Termini e condizioni - LAVORAZIONI MECCANICHE | PICCOLA SERIE | PROTOTIPAZIONE

Gestione urgenze per prototipi e piccole serie
Siamo qui per semplificare il tuo percorso nella gestione dei prototipi e delle piccole serie meccaniche, garantendo efficienza e qualità superiore
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PROTO MECC S.A.A
Condizioni Generali di Vendita
Lavorazioni meccaniche, prototipi, piccole serie e servizi tecnici
APPLICAZIONE ESCLUSIVA A CLIENTI PROFESSIONALI B2B
   
Venditore
PROTO MECC S.A.S. DI FALETTO MAURIZIO
Sede legale
Piazza   Castellazzo 6, 10080 Ciconio (TO), Italia
P.IVA
12939350018
Versione
1.1   - 23 luglio 2026
       
 
info@protomecc.com  |  www.protomecc.com

Indice degli articoli
Art. 1 - Definizioni, natura e ambito di applicazione
Art. 2 - Gerarchia contrattuale ed esclusione delle   condizioni del Cliente
Art. 3 - Offerte, formazione del Contratto e poteri di   rappresentanza
Art. 4 - Dichiarazioni e obblighi generali del Cliente
Art. 5 - Documentazione Tecnica, progettazione e   responsabilità funzionale
Art. 6 - Filiera, Fornitori Qualificati e trasparenza del   modello operativo
Art. 7 - Materiali, campioni, beni e attrezzature del   Cliente
Art. 8 - Attrezzature, know-how e proprietà intellettuale   di Proto Mecc
Art. 9 - Usi regolamentati, sicurezza, conformità ed   esportazioni
Art. 10 - Modifiche, revisioni, sospensioni tecniche e   change order
Art. 11 - Cancellazione dell’Ordine, rinvio e recesso
Art. 12 - Prezzi, imposte e adeguamenti economici
Art. 13 - Fatturazione e pagamenti
Art. 14 - Riserva di proprietà
Art. 15 - Consegna, trasferimento dei rischi e termini
Art. 16 - Mancato ritiro, deposito e abbandono
Art. 17 - Controlli, collaudi, documentazione qualità e   accettazione
Art. 18 - Denuncia di difetti e gestione delle non   conformità
Art. 19 - Garanzia e rimedi esclusivi        
Art. 20 - Limitazione di responsabilità
Art. 21 - Manleva a favore di Proto Mecc      
Art. 22 - Forza maggiore, indisponibilità e phardship
Art. 23 - Riservatezza e segreti commerciali   
Art. 24 - Proprietà intellettuale del Cliente e   deliverable
Art. 25 - Protezione dei dati personali      
Art. 26 - Non circonvenzione della filiera
Art. 27 - Sospensione, risoluzione espressa ed effetti      
Art. 28 - Cessione, subcontratto e cambiamenti societari       
Art. 29 - Conformità etica e rapporti con il personale       
Art. 30 - Comunicazioni, approvazioni elettroniche e prova       
Art. 31 - Intero accordo, tolleranza, nullità parziale e   aggiornamenti      
Art. 32 - Legge applicabile, negoziazione e foro esclusivo
Art. 33 - Lingua, versione e disponibilità
Dichiarazione trattamento dati personale e tecnici
       
 
 
Articolo 1 - Definizioni, natura e ambito di applicazione
 
1.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita (le “CGV”), valgono le seguenti definizioni:
 
a) “Proto Mecc”: PROTO MECC S.A.S. DI FALETTO MAURIZIO, con sede legale in Piazza Castellazzo 6, 10080 Ciconio (TO), P.IVA 12939350018, quale venditore, appaltatore, prestatore di servizi, general contractor o coordinatore della filiera;
 
b) “Cliente”: qualsiasi impresa, società, ente o professionista che richieda o acquisti Prodotti o Servizi per finalità inerenti alla propria attività imprenditoriale o professionale;
 
c) “Offerta”: il preventivo, la quotazione o la proposta commerciale emessa da Proto Mecc;
 
d) “Ordine”: la richiesta di acquisto del Cliente, comunque denominata;
 
e) “Conferma d’Ordine”: il documento o messaggio scritto con cui Proto Mecc accetta l’Ordine e ne definisce condizioni economiche, tecniche e temporali;
 
f) “Contratto”: l’insieme della Conferma d’Ordine, dell’Offerta richiamata, delle specifiche tecniche accettate, delle presenti CGV e degli eventuali allegati espressamente incorporati;
 
g) “Prodotti”: componenti, prototipi, campionature, attrezzature, particolari lavorati, assiemi e beni forniti da Proto Mecc;
 
h) “Servizi”: progettazione, industrializzazione, DFM, lavorazioni, trattamenti, controlli, coordinamento, logistica e ogni altra prestazione espressamente indicata nel Contratto;
 
i) “Documentazione Tecnica”: disegni 2D, modelli 3D, distinte, capitolati, specifiche, revisioni, campioni, piani di controllo, norme e istruzioni applicabili;
 
j) “Fornitori Qualificati”: soggetti terzi utilizzati da Proto Mecc per eseguire in tutto o in parte lavorazioni, trattamenti, controlli, logistica o altre fasi della commessa.
 
1.2 Le CGV si applicano a ogni rapporto B2B relativo a prototipazione, piccole e medie serie, lavorazioni meccaniche CNC, taglio, carpenteria, stampa 3D, trattamenti, controlli, progettazione, assemblaggio, fornitura multi-processo e servizi connessi, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del singolo Contratto come vendita, appalto, prestazione d’opera, somministrazione, subfornitura o contratto misto.
 
1.3 Le CGV non si applicano ai consumatori. Il soggetto che trasmette un Ordine dichiara di agire esclusivamente nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. Qualsiasi richiesta proveniente da un consumatore potrà essere rifiutata o gestita soltanto mediante condizioni separate e specificamente approvate da Proto Mecc.
 
1.4 Le CGV si applicano anche agli Ordini successivi e alle forniture ripetitive, fino alla loro sostituzione con una versione successiva resa disponibile prima della conclusione del relativo Contratto.
 
Articolo 2 - Gerarchia contrattuale ed esclusione delle condizioni del Cliente
 
2.1 In caso di contrasto, i documenti prevalgono nel seguente ordine:
 
a) Conferma d’Ordine di Proto Mecc e relative condizioni speciali;
 
b) accordo quadro o contratto speciale sottoscritto da un legale rappresentante di Proto Mecc;
 
c) Offerta di Proto Mecc espressamente richiamata;
 
d) Documentazione Tecnica approvata e identificata per codice e revisione;
 
e) presenti CGV;
 
f) Ordine del Cliente, limitatamente agli elementi non incompatibili con i documenti precedenti.
 
2.2 Le condizioni generali o particolari di acquisto del Cliente, incluse quelle richiamate nell’Ordine, in portali, vendor manual, capitolati amministrativi o collegamenti ipertestuali, sono espressamente respinte e non vincolano Proto Mecc, salvo accettazione specifica, scritta e firmata da un suo legale rappresentante. L’esecuzione dell’Ordine, la consegna o l’emissione di fattura non costituiscono accettazione tacita delle condizioni del Cliente.
 
2.3 Eventuali deroghe alle CGV valgono esclusivamente per il singolo Ordine e soltanto se espresse in modo chiaro nella Conferma d’Ordine o in un accordo sottoscritto da Proto Mecc. Annotazioni, timbri, conferme automatiche, silenzi o condotte concludenti del personale operativo non modificano le CGV.
 
2.4 Il Cliente è responsabile di verificare che la propria procedura interna di acquisto sia compatibile con la gerarchia documentale prevista dal presente articolo.
 
Articolo 3 - Offerte, formazione del Contratto e poteri di rappresentanza
 
3.1 Cataloghi, immagini, dati del sito, presentazioni, campioni, stime e comunicazioni promozionali hanno valore meramente informativo e non costituiscono offerta al pubblico, garanzia o impegno vincolante.
 
3.2 La richiesta di preventivo e l’Ordine del Cliente costituiscono proposte rivolte a Proto Mecc. Il Contratto si perfeziona esclusivamente con l’emissione della Conferma d’Ordine, oppure con un atto scritto di accettazione proveniente da un soggetto autorizzato di Proto Mecc.
 
3.3 L’eventuale avvio di attività preliminari, studi di fattibilità, approvvigionamenti o lavorazioni prima della Conferma d’Ordine non implica accettazione di condizioni diverse da quelle indicate nell’Offerta e nelle CGV ed è subordinato al pagamento dei relativi costi.
 
3.4 Salvo diverso termine scritto, l’Offerta è valida per quindici giorni di calendario dalla data di emissione, è revocabile prima dell’accettazione e decade automaticamente in caso di variazione di quantità, materiali, revisioni, requisiti, tempi, condizioni di mercato o disponibilità della capacità produttiva.
 
3.5 Proto Mecc può rifiutare o subordinare l’accettazione dell’Ordine a verifiche tecniche, commerciali, reputazionali, di credito, di conformità normativa, di disponibilità dei materiali o della filiera, senza obbligo di motivazione e senza responsabilità precontrattuale, salvo i limiti inderogabili di legge.
 
3.6 Agenti, procacciatori, collaboratori, tecnici e Fornitori Qualificati non hanno il potere di impegnare Proto Mecc né di concedere garanzie, penali, sconti, modifiche o rinunce, se non muniti di procura scritta.
 
Articolo 4 - Dichiarazioni e obblighi generali del Cliente
 
4.1 Il Cliente dichiara che i dati societari, fiscali, tecnici, logistici e di fatturazione comunicati sono completi, corretti e aggiornati e che il firmatario o referente incaricato dispone dei necessari poteri.
 
4.2 Il Cliente deve collaborare tempestivamente, fornire informazioni, campioni, materiali, autorizzazioni e approvazioni, rispondere alle richieste tecniche e rendere disponibili le persone competenti. Ogni ritardo o omissione del Cliente sospende automaticamente i termini di Proto Mecc e comporta l’adeguamento di prezzi e programmi.
 
4.3 Il Cliente è tenuto a verificare la Conferma d’Ordine e a segnalare eventuali errori materiali entro due giorni lavorativi. In mancanza, la Conferma d’Ordine si considera corretta, salva la prova di un errore riconoscibile di Proto Mecc.
 
4.4 Il Cliente garantisce di non essere soggetto a sanzioni, divieti o restrizioni che impediscano l’esecuzione del Contratto e si impegna a comunicare immediatamente qualsiasi mutamento rilevante.
 
Articolo 5 - Documentazione Tecnica, progettazione e responsabilità funzionale
 
5.1 Il Cliente deve fornire Documentazione Tecnica completa, coerente, leggibile, priva di ambiguità e identificata mediante codice, data e indice di revisione. Proto Mecc non risponde di errori derivanti da file corrotti, versioni obsolete, incongruenze tra disegno e modello 3D, quote mancanti, traduzioni, unità di misura errate o informazioni trasmesse verbalmente.
 
5.2 Salvo incarico scritto di progettazione o validazione, Proto Mecc verifica esclusivamente la ragionevole producibilità secondo il processo offerto e non assume obblighi di controllo del progetto, calcolo, idoneità all’uso, sicurezza, resistenza, durata, affidabilità, integrabilità, brevettabilità o conformità del prodotto finale del Cliente.
 
5.3 In caso di contrasto tra documenti, prevale la gerarchia espressamente indicata nella Conferma d’Ordine. In assenza di indicazione, Proto Mecc può sospendere l’esecuzione fino a chiarimento scritto, senza responsabilità per il conseguente ritardo.
 
5.4 Le caratteristiche non espressamente quotate, tollerate o qualificate come critiche non costituiscono requisiti di accettazione specifici. In assenza di prescrizioni, Proto Mecc applicherà criteri e tolleranze ordinariamente compatibili con il processo scelto; tali criteri non sono idonei, senza ulteriore accordo, a funzioni critiche o di sicurezza.
 
5.5 Le proposte DFM, le deviazioni e le semplificazioni formulate da Proto Mecc sono raccomandazioni produttive. Il Cliente deve valutarne e approvarne per iscritto gli effetti funzionali, normativi ed estetici. L’approvazione del Cliente trasferisce a quest’ultimo la responsabilità delle conseguenze dipendenti dalla modifica approvata, salvo errore esecutivo di Proto Mecc.
 
5.6 I prototipi e le campionature servono alla validazione del Cliente e non implicano automatica idoneità alla produzione di serie o all’impiego finale. L’avvio della serie presuppone l’approvazione scritta del campione, quando prevista, e resta sotto la responsabilità di validazione del Cliente.
 
Articolo 6 - Filiera, Fornitori Qualificati e trasparenza del modello operativo
 
6.1 Proto Mecc può eseguire direttamente o affidare a Fornitori Qualificati, in Italia o all’estero, qualsiasi fase del Contratto, inclusi lavorazioni, trattamenti, controlli, progettazione di dettaglio, approvvigionamenti, imballaggio e trasporto, restando il referente contrattuale del Cliente nei limiti delle presenti CGV. Ove il rapporto sia soggetto alla Legge 18 giugno 1998 n. 192, il Cliente autorizza espressamente e preventivamente, ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge, l’ulteriore affidamento in subfornitura fino al 100% del valore della fornitura, ferma la responsabilità contrattuale di Proto Mecc e salvo eventuali limitazioni nominative indicate nella Conferma d’Ordine.
 
6.2 La sostituzione di un Fornitore Qualificato non costituisce modifica contrattuale, purché siano mantenuti i requisiti espressamente concordati. Qualifiche nominative, origine obbligatoria, divieti di subfornitura o approvazioni preventive devono essere indicati per iscritto nell’Offerta e possono comportare variazioni di prezzo e tempo.
 
6.3 Salvo obbligo di legge o specifico accordo di tracciabilità, Proto Mecc non è tenuta a comunicare identità, ubicazione, condizioni economiche, costi di acquisto, margini, accordi, capacità o metodi dei Fornitori Qualificati. Tali informazioni costituiscono patrimonio commerciale e segreto aziendale di Proto Mecc.
 
6.4 Il Cliente non può impartire istruzioni direttamente ai Fornitori Qualificati, modificare la commessa con essi, concordare prezzi o contestazioni, né ritenere Proto Mecc vincolata da dichiarazioni rese da terzi non autorizzati.
 
Articolo 7 - Materiali, campioni, beni e attrezzature del Cliente
 
7.1 I materiali, semilavorati, campioni, utensili, maschere e beni forniti dal Cliente devono essere idonei, conformi, identificati, accompagnati dalla documentazione richiesta e consegnati in quantità sufficiente a coprire prove, setup, sfridi e scarti fisiologici. Proto Mecc può richiedere eccedenze tecniche e rifiutare materiali non documentati o potenzialmente pericolosi.
 
7.2 Proto Mecc non risponde di difetti, ritardi, danni o scarti derivanti da vizi intrinseci, contaminazioni, tensioni residue, trattamenti pregressi, difformità, insufficienza o non lavorabilità dei materiali e beni del Cliente, se non per mancata diligente custodia o per omessa segnalazione di anomalie ragionevolmente riconoscibili.
 
7.3 Le quantità fisiologicamente consumate o scartate durante setup, collaudi, prove e lavorazioni non devono essere reintegrate né risarcite. Eventuali limiti di scarto devono essere concordati espressamente.
 
7.4 I residui e i beni del Cliente non ritirati entro sessanta giorni dalla richiesta di ritiro possono essere immagazzinati a spese e rischio del Cliente. Decorso un ulteriore termine di trenta giorni dalla diffida, Proto Mecc può restituirli, smaltirli o alienarli nel rispetto della legge, imputando costi e ricavi al conto del Cliente.
 
Articolo 8 - Attrezzature, know-how e proprietà intellettuale di Proto Mecc
 
8.1 Restano di esclusiva titolarità di Proto Mecc o dei suoi licenzianti: offerte, analisi, procedure, metodi, strategie produttive, cicli, programmi CAM, percorsi utensile, parametri, maschere, dime, attrezzature, software, modelli di costo, database, piani interni di controllo, know-how e rete dei Fornitori Qualificati, anche quando sviluppati in occasione del Contratto.
 
8.2 Il pagamento di costi di attrezzaggio, programmazione, industrializzazione o contributi per utensili non trasferisce la proprietà delle relative attrezzature o informazioni, salvo che la Conferma d’Ordine identifichi espressamente una vendita o cessione e il relativo prezzo.
 
8.3 Le attrezzature di Proto Mecc dedicate al Cliente possono essere distrutte, modificate o riutilizzate dopo dodici mesi dall’ultimo Ordine, previa comunicazione, salvo accordo di custodia a pagamento. Proto Mecc non garantisce la conservazione indefinita di programmi, dime, campioni o file intermedi.
 
8.4 Il Cliente acquisisce soltanto i diritti espressamente previsti dal Contratto sui Prodotti e sui deliverable integralmente pagati. File sorgente, modelli parametrici, sorgenti software, programmi macchina e documenti di processo non sono compresi, salvo specifica cessione scritta.
 
8.5 Nulla nelle CGV autorizza il Cliente a riprodurre o utilizzare informazioni riservate di Proto Mecc per aggirarne il ruolo, qualificare direttamente la sua filiera o trasferire a terzi metodi e documenti ricevuti per la sola esecuzione del Contratto.
 
Articolo 9 - Usi regolamentati, sicurezza, conformità ed esportazioni
 
9.1 Il Cliente deve dichiarare, prima dell’Offerta, se i Prodotti sono destinati a impieghi aerospaziali, medicali, ferroviari, nucleari, militari, automotive safety, pressione, sollevamento, ATEX, alimentari, farmaceutici, dispositivi di protezione o altre applicazioni regolamentate o critiche.
 
9.2 In mancanza di dichiarazione e di requisiti espressamente quotati, i Prodotti sono forniti come componenti industriali generici, non qualificati per funzioni di sicurezza o per certificazioni di settore. Certificati materiali, tracciabilità, FAI, PPAP, report dimensionali, validazioni di processo e documentazione speciale sono dovuti solo se indicati nella Conferma d’Ordine.
 
9.3 Il Cliente è responsabile dell’omologazione, marcatura, integrazione, installazione, manutenzione, istruzioni, valutazione dei rischi e conformità del prodotto finale in cui i Prodotti sono incorporati, salvo incarico scritto assunto da Proto Mecc per specifiche attività.
 
9.4 Il Cliente garantisce il rispetto delle norme su esportazioni, sanzioni, dual use, anticorruzione, destinazione finale e controllo degli utenti finali. Proto Mecc può sospendere o rifiutare la fornitura in presenza di rischi di violazione, senza responsabilità e con diritto al rimborso dei costi sostenuti.
 
Articolo 10 - Modifiche, revisioni, sospensioni tecniche e change order
 
10.1 Qualsiasi modifica a quantità, revisione, materiale, processo, tolleranza, finitura, controllo, imballo, destinazione, programma o data deve essere richiesta e accettata per iscritto mediante change order o Conferma d’Ordine aggiornata.
 
10.2 Proto Mecc può sospendere l’esecuzione fino alla definizione della modifica, senza che il Cliente possa invocare il termine originario. Prezzi e consegne saranno adeguati considerando lavoro già eseguito, materiali impegnati, riprogrammazione, perdita di capacità, urgenze e costi dei terzi.
 
10.3 Il Cliente deve pagare i Prodotti, le attività e gli impegni divenuti inutilizzabili a causa della modifica. Materiali o WIP recuperabili potranno essere riutilizzati soltanto a discrezione di Proto Mecc e al valore effettivamente recuperato.
 
10.4 Le approvazioni tecniche e le modifiche trasmesse dai referenti indicati dal Cliente si considerano autorizzate e vincolanti per il Cliente, anche se non accompagnate da un nuovo ordine amministrativo, fermo il diritto di Proto Mecc di richiedere una formalizzazione prima di proseguire.
 
Articolo 11 - Cancellazione dell’Ordine, rinvio e recesso
 
11.1 L’Ordine confermato non può essere annullato, rinviato o ridotto dal Cliente senza consenso scritto di Proto Mecc. I Prodotti su disegno, personalizzati, lavorati o approvvigionati specificamente non sono restituibili.
 
11.2 In caso di cancellazione o riduzione accettata da Proto Mecc, il Cliente deve corrispondere, fatto salvo il maggior danno:
 
a) prima dell’avvio di approvvigionamenti o attività: un corrispettivo pari al 15% del valore netto annullato, a copertura di analisi, prenotazione capacità e costi amministrativi;
 
b) dopo l’avvio di approvvigionamenti o attività: il valore delle attività completate, del WIP, dei materiali, degli impegni non cancellabili, dei costi di filiera e un corrispettivo pari al 20% della parte residua non eseguita;
 
c) dopo il completamento o quando la commessa non sia economicamente separabile: l’intero prezzo contrattuale, dedotti gli eventuali costi effettivamente evitati da Proto Mecc.
 
11.3 Le somme versate in anticipo sono imputate ai predetti importi e non sono restituibili nella misura in cui coprano costi, lavori, impegni, capacità riservata o corrispettivi di cancellazione.
 
11.4 Il rinvio richiesto dal Cliente è subordinato alla disponibilità produttiva e comporta addebito di stoccaggio, rifasamento, costi finanziari e variazioni di prezzo. Il termine originario cessa di essere vincolante.
 
11.5 Proto Mecc può recedere dalla parte non eseguita del Contratto, con comunicazione scritta, se la fattibilità diviene irragionevole per indisponibilità non imputabile di materiali o processi, sopravvenuti divieti, rischi di conformità, grave deterioramento dell’affidabilità del Cliente o impossibilità della filiera. In tal caso Proto Mecc restituisce l’eventuale eccedenza degli anticipi rispetto ai costi e alle attività maturate, senza ulteriori indennizzi, salvo dolo o colpa grave.
 
Articolo 12 - Prezzi, imposte e adeguamenti economici
 
12.1 I prezzi sono espressi in euro, al netto di IVA e di ogni imposta, dazio, tributo, contributo o onere analogo. Imballi speciali, spedizioni, assicurazioni, certificati, collaudi, prove, urgenze, trasferte, dogane e attività non esplicitamente incluse sono a carico del Cliente.
 
12.2 Il prezzo presuppone quantità, lotti, mix, cadenza, materiale, revisione e condizioni indicate nell’Offerta. Suddivisioni, riduzioni, consegne frazionate richieste dal Cliente, variazioni di forecast o mancato raggiungimento dei volumi consentono la riquotazione.
 
12.3 Errori materiali di calcolo, trascrizione o battitura manifestamente riconoscibili possono essere corretti da Proto Mecc prima dell’esecuzione; il Cliente può rinunciare all’Ordine se la correzione è sostanziale, pagando le attività e gli impegni già sostenuti.
 
12.4 Se, dopo l’Offerta, i costi documentabili di materiali, energia, trasporto, cambio, dazi, trattamenti o subfornitura aumentano complessivamente di oltre il 5%, Proto Mecc può proporre un adeguamento proporzionato. In mancanza di accordo entro cinque giorni lavorativi, Proto Mecc può sospendere o risolvere la parte non eseguita, con pagamento delle attività e degli impegni maturati.
 
12.5 Preventivi basati su peso, consumo, tempo ciclo o quantità stimati sono consuntivati sui valori effettivi quando l’Offerta lo prevede o quando i dati del Cliente risultino sostanzialmente inesatti.
 
Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti
 
13.1 I termini di pagamento sono quelli indicati nella Conferma d’Ordine. In mancanza, il Cliente versa il 50% all’Ordine e il saldo prima della spedizione o del ritiro. Proto Mecc può concedere dilazioni esclusivamente per iscritto e revocarle per Ordini futuri o in presenza di rischio di credito.
 
13.2 La produzione e l’approvvigionamento decorrono soltanto dall’accredito dell’anticipo, dalla ricezione della Documentazione Tecnica completa e dalle approvazioni richieste.
 
13.3 I pagamenti devono essere effettuati in euro, senza deduzioni, trattenute, commissioni o spese a carico di Proto Mecc. Le commissioni bancarie e i costi di incasso restano a carico del Cliente.
 
13.4 Il ritardo produce automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002, l’importo forfettario di recupero previsto dalla legge e il rimborso dei maggiori costi di recupero, incluse spese legali e di agenzia ragionevolmente sostenute.
 
13.5 Il Cliente non può compensare, sospendere, ridurre o ritardare i pagamenti per contestazioni, note di debito, penali o crediti non riconosciuti per iscritto da Proto Mecc o non accertati con decisione definitiva. Le somme non contestate restano comunque esigibili.
 
13.6 In caso di ritardo, mancato anticipo, superamento del fido, revoca assicurativa, protesti, procedure esecutive, indicatori di insolvenza o peggioramento dell’affidabilità, Proto Mecc può sospendere immediatamente ogni Ordine, trattenere Prodotti e documenti, revocare dilazioni, chiedere pagamento anticipato o garanzie e dichiarare decaduto il Cliente dal beneficio del termine.
 
13.7 La sospensione per ragioni di credito proroga i termini e comporta l’addebito dei costi di fermo, custodia, riprogrammazione e riavvio. Proto Mecc non risponde dei danni conseguenti alla sospensione legittima.
 
13.8 I pagamenti ricevuti sono imputati, a scelta di Proto Mecc e nei limiti di legge, prima a spese, poi a interessi e infine ai debiti più risalenti, anche se il Cliente indichi una diversa causale.
 
13.9 Reclami, contestazioni e procedure di garanzia non sospendono il pagamento delle fatture scadute o della parte non contestata.
 
Articolo 14 - Riserva di proprietà
 
14.1 La proprietà dei Prodotti resta a Proto Mecc fino all’integrale pagamento del prezzo, degli interessi e degli accessori relativi alla fornitura, mentre i rischi passano al Cliente secondo l’articolo 15.
 
14.2 Fino al pagamento, il Cliente deve conservare i Prodotti separati, identificabili, assicurati e liberi da pegni o vincoli; non può alienarli, cederli in garanzia o destinarli in modo incompatibile con i diritti di Proto Mecc senza consenso scritto.
 
14.3 Il Cliente deve informare immediatamente Proto Mecc di pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali o pretese di terzi e consentire, nei limiti di legge, l’accesso per identificazione e recupero dei Prodotti.
 
14.4 La clausola di riserva di proprietà deve intendersi richiamata in ogni Conferma d’Ordine, documento di trasporto e fattura. Il Cliente collabora agli adempimenti necessari per renderla opponibile ai terzi e rimborsa i relativi costi.
 
14.5 L’incorporazione, trasformazione o rivendita prima del pagamento non estingue gli obblighi del Cliente e lascia impregiudicati i diritti di Proto Mecc nei limiti consentiti dalla legge.
 
Articolo 15 - Consegna, trasferimento dei rischi e termini
 
15.1 Salvo che la Conferma d’Ordine qualifichi espressamente una data come “termine essenziale e garantito”, le date di consegna sono stime di pianificazione e non termini essenziali. Eventuali indicazioni di urgenza del Cliente non producono tale qualificazione.
 
15.2 Il termine decorre dal più tardi tra: Conferma d’Ordine, accredito dell’anticipo, ricezione di file e materiali conformi, chiarimento delle specifiche e approvazione di campioni o deviazioni.
 
15.3 Proto Mecc può effettuare consegne anticipate o parziali e fatturarle separatamente. Il Cliente non può rifiutarle se utilizzabili e conformi.
 
15.4 Salvo resa diversa indicata nella Conferma d’Ordine, la consegna avviene EXW presso il luogo indicato da Proto Mecc, Incoterms 2020. Se Proto Mecc organizza il trasporto per conto del Cliente, i rischi passano comunque alla consegna al primo vettore e il trasporto è effettuato a rischio del Cliente, salvo responsabilità inderogabili.
 
15.5 Proto Mecc non risponde di ritardi o danni del vettore. Il Cliente deve formulare riserve specifiche sul documento di trasporto, conservare imballi e prove e attivare tempestivamente le azioni contro il vettore, con l’eventuale collaborazione di Proto Mecc.
 
15.6 I termini sono prorogati per modifiche, ritardi del Cliente, sospensioni, forza maggiore, indisponibilità non imputabile di materiali o processi e ogni altro evento previsto dalle CGV. Il Cliente non ha diritto a penali o risarcimenti salvo espressa clausola scritta nella Conferma d’Ordine.
 
15.7 Il rischio di perdita o danneggiamento passa al Cliente anche in caso di mancato ritiro, deposito o consegna differita imputabile al Cliente.
 
Articolo 16 - Mancato ritiro, deposito e abbandono
 
16.1 Se il Cliente non ritira o non riceve i Prodotti alla data comunicata, la consegna si considera eseguita, la fattura diviene esigibile e i Prodotti sono depositati a spese e rischio del Cliente.
 
16.2 Proto Mecc può addebitare costi di movimentazione, assicurazione, spazio, custodia e finanziamento, oltre a un onere amministrativo ragionevole. Il deposito non comporta obblighi ulteriori rispetto alla normale diligenza.
 
16.3 Decorso un termine di novanta giorni dalla diffida al ritiro, Proto Mecc può, nei limiti di legge, restituire, vendere o smaltire i Prodotti, imputando il ricavato al credito e addebitando ogni differenza e costo, senza che ciò costituisca rinuncia al pagamento.
 
Articolo 17 - Controlli, collaudi, documentazione qualità e accettazione
 
17.1 Proto Mecc esegue i controlli ordinari ritenuti coerenti con il processo e con i requisiti quotati. Il controllo al 100%, CMM, FAI, PPAP, capability, certificati materiali, rapporti dimensionali completi, prove distruttive o non distruttive e altri documenti sono dovuti soltanto se espressamente indicati e valorizzati nella Conferma d’Ordine.
 
17.2 Un rapporto di controllo attesta esclusivamente le caratteristiche misurate, con il metodo, il campionamento e l’incertezza applicabili; non costituisce validazione del progetto o garanzia di caratteristiche non misurate.
 
17.3 Se è previsto un collaudo presso Proto Mecc, il Cliente deve partecipare alla data comunicata o delegare per iscritto. L’assenza ingiustificata consente a Proto Mecc di eseguire il collaudo e considerarlo accettato sulla base del proprio verbale.
 
17.4 Controlli del Cliente, audit, ispezioni o accettazioni non trasferiscono a Proto Mecc responsabilità di progetto e non estendono la garanzia. L’accesso a siti, documenti o Fornitori Qualificati richiede accordo preventivo, tutela della riservatezza e rimborso dei costi.
 
17.5 Differenze di colore, texture, orientamento, segni di lavorazione, bave minime, tonalità di trattamenti e altri aspetti estetici compatibili con il processo non costituiscono difetto, salvo criteri estetici oggettivi e campioni limite espressamente approvati.
 
Articolo 18 - Denuncia di difetti e gestione delle non conformità
 
18.1 Il Cliente deve verificare quantità, identità, imballo e difetti apparenti al ricevimento, formulare le necessarie riserve al vettore e segnalare tali difformità a Proto Mecc entro cinque giorni lavorativi dalla consegna. La decadenza opera nella misura consentita dalla qualificazione del Contratto e dalla legge applicabile; quando un termine legale più ampio non sia derogabile, il ritardo oltre cinque giorni rileva comunque ai fini della prova, della mitigazione del danno e dell’imputazione dei costi evitabili.
 
18.2 Le non conformità non apparenti devono essere denunciate per iscritto, a pena di decadenza ove consentito: entro otto giorni dalla scoperta quando si applica la disciplina della vendita; entro sessanta giorni dalla scoperta quando si applica la disciplina dell’appalto di cui all’articolo 1667 c.c.; oppure entro il diverso termine generale o inderogabile applicabile alla specifica qualificazione del Contratto. In ogni caso la pretesa resta soggetta al termine massimo di garanzia o prescrizione previsto dall’articolo 19 e dalla legge applicabile.
 
18.3 La denuncia deve contenere almeno:
 
a) numero Ordine, codice, revisione, lotto e quantità coinvolte;
 
b) descrizione precisa del requisito contestato e della deviazione rilevata;
 
c) fotografie, rapporti di misura, strumenti, taratura, metodo, datum e condizioni ambientali;
 
d) stato dei Prodotti, luogo di custodia e indicazione di ogni utilizzo, lavorazione o integrazione già effettuati.
 
18.4 Il Cliente deve segregare e conservare i Prodotti contestati e non può usarli, selezionarli, rilavorarli, smontarli, distruggerli, restituirli o addebitare costi senza autorizzazione scritta di Proto Mecc, salvo interventi urgenti necessari a prevenire un pericolo attuale, da documentare immediatamente.
 
18.5 L’uso, installazione, rivendita, trasformazione o mancata conservazione dei Prodotti comporta accettazione per i difetti che avrebbero potuto essere rilevati con un controllo ragionevole e può rendere impossibile la verifica della garanzia.
 
18.6 I resi richiedono un’autorizzazione RMA e devono essere inviati secondo le istruzioni di Proto Mecc. Spedizioni non autorizzate possono essere rifiutate o immagazzinate a spese del Cliente.
 
18.7 Una contestazione non documentata, tardiva o riferita a criteri non contrattuali può essere respinta. Se l’analisi dimostra l’assenza di una non conformità imputabile a Proto Mecc, il Cliente rimborsa i costi di verifica, trasporto e gestione.
 
Articolo 19 - Garanzia e rimedi esclusivi
 
19.1 Proto Mecc garantisce che, alla consegna, i Prodotti e Servizi sono conformi ai requisiti espressamente contenuti nel Contratto, nei limiti delle tolleranze, dei campionamenti e dei processi concordati.
 
19.2 Salvo diversa garanzia scritta, la garanzia contrattuale dura dodici mesi dalla consegna e presuppone il rispetto dell’articolo 18. Restano fermi eventuali termini di garanzia, decadenza o prescrizione più lunghi che non possano essere validamente derogati in ragione della qualificazione del Contratto o di norme speciali.
 
19.3 La garanzia non copre:
 
a) progetto, dimensionamento, destinazione d’uso o requisiti non assunti da Proto Mecc;
 
b) materiali, componenti, file, dati, istruzioni o attrezzature del Cliente;
 
c) usura, corrosione, stoccaggio, trasporto successivo, montaggio, manutenzione o uso improprio;
 
d) modifiche, rilavorazioni, riparazioni o integrazioni non autorizzate;
 
e) danni derivanti da forza maggiore, terzi, incompatibilità con altri componenti o ambiente di esercizio;
 
f) caratteristiche estetiche o non misurate non definite come requisiti;
 
g) prototipi utilizzati senza la validazione del Cliente o in applicazioni regolamentate non dichiarate.
 
19.4 Per una non conformità riconosciuta, l’unico rimedio del Cliente, a scelta di Proto Mecc, consiste in rilavorazione, riparazione, sostituzione, ripetizione del Servizio o nota di credito del prezzo netto dei soli Prodotti interessati. Proto Mecc può richiedere il reso e verificare i Prodotti prima di scegliere il rimedio.
 
19.5 I costi di selezione, fermo, smontaggio, reinstallazione, lavorazioni di terzi, urgenza, trasporto speciale o richiamo non sono rimborsabili senza preventiva autorizzazione scritta di Proto Mecc.
 
19.6 Prodotti riparati o sostituiti sono garantiti per il periodo residuo della garanzia originaria o per tre mesi dalla riconsegna, se maggiore.
 
19.7 Le garanzie implicite di idoneità a uno scopo particolare, commerciabilità ulteriore rispetto ai requisiti contrattuali o risultato economico sono escluse nella misura consentita dalla legge.
 
Articolo 20 - Limitazione di responsabilità
 
20.1 Proto Mecc risponde esclusivamente dei danni diretti, immediati, provati e ragionevolmente prevedibili derivanti da un proprio inadempimento imputabile, nel rispetto degli obblighi di mitigazione del Cliente.
 
20.2 Nella misura massima consentita dalla legge, Proto Mecc non risponde di:
 
a) lucro cessante, perdita di profitto, fatturato, produzione, opportunità, contratti, avviamento o reputazione;
 
b) fermo impianto, indisponibilità di macchine, perdita di utilizzo, costi di personale inattivo o produzione sostitutiva;
 
c) penali, risarcimenti o richieste di clienti o terzi assunti dal Cliente senza preventiva accettazione scritta di Proto Mecc;
 
d) costi di richiamo, selezione, smontaggio, reinstallazione, trasferta, lavorazioni successive o distruzione;
 
e) perdita o corruzione di dati, software o informazioni;
 
f) danni indiretti, consequenziali, speciali, punitivi o non ragionevolmente prevedibili.
 
20.3 La responsabilità complessiva di Proto Mecc, a qualsiasi titolo contrattuale o extracontrattuale, relativa a ciascun Ordine non può superare il prezzo netto dei Prodotti o Servizi specificamente interessati dall’evento dannoso.
 
20.4 Il limite si applica cumulativamente a tutte le pretese connesse allo stesso fatto o serie di fatti e comprende responsabilità per ausiliari e Fornitori Qualificati.
 
20.5 Le esclusioni e i limiti non si applicano in caso di dolo o colpa grave di Proto Mecc, morte o lesioni personali imputabili, responsabilità da prodotto o obblighi di ordine pubblico nella misura in cui non possano essere esclusi o limitati per legge.
 
20.6 Il Cliente deve adottare controlli in ingresso e di processo proporzionati al rischio, validare prototipi e campioni e sospendere l’uso al primo segnale di anomalia. Il risarcimento è ridotto per ogni danno evitabile con ragionevole diligenza.
 
Articolo 21 - Manleva a favore di Proto Mecc
 
21.1 Il Cliente manleva e tiene indenne Proto Mecc, i suoi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e Fornitori Qualificati da pretese, sanzioni, costi e danni di terzi derivanti da disegni, istruzioni, marchi, brevetti, materiali o dati forniti dal Cliente, inclusa la violazione di diritti di proprietà intellettuale.
 
21.2 La manleva si estende a destinazioni d’uso non dichiarate, integrazione o modifica dei Prodotti, mancata validazione, violazione di norme di settore, esportazioni, etichettatura, istruzioni, marcatura e impegni assunti dal Cliente verso i propri clienti senza accettazione di Proto Mecc.
 
21.3 Il Cliente deve informare tempestivamente Proto Mecc, consentirle di partecipare alla difesa e non concludere transazioni che comportino ammissioni, obblighi o costi per Proto Mecc senza il suo consenso.
 
21.4 La manleva non opera nella misura in cui la pretesa sia definitivamente accertata come causata esclusivamente da dolo o colpa grave di Proto Mecc o da responsabilità non derogabile.
 
Articolo 22 - Forza maggiore, indisponibilità e hardship
 
22.1 Costituiscono eventi di forza maggiore o impedimento, se non imputabili e non ragionevolmente evitabili:
 
a) guerre, terrorismo, sommosse, embarghi, sanzioni, atti delle autorità, blocchi doganali o restrizioni all’esportazione;
 
b) epidemie, calamità, incendi, alluvioni, terremoti, condizioni meteorologiche eccezionali;
 
c) scioperi, carenza di personale, interruzioni di energia, gas, acqua, telecomunicazioni o trasporti;
 
d) cyberattacchi, guasti infrastrutturali o indisponibilità di sistemi essenziali;
 
e) rotture o indisponibilità non imputabili di impianti, utensili o processi speciali;
 
f) carenza, razionamento o ritardo di materiali, componenti, trattamenti o servizi della filiera.
 
22.2 Proto Mecc è esonerata dall’inadempimento per la durata e gli effetti dell’evento, può modificare la sequenza produttiva e ripartire capacità e materiali tra clienti secondo criteri ragionevoli. I termini sono prorogati senza penali.
 
22.3 Se l’evento dura oltre novanta giorni o rende la prestazione eccessivamente onerosa o commercialmente irragionevole, Proto Mecc può risolvere la parte non eseguita o proporre un adeguamento di prezzo, processo o consegna. Il Cliente deve pagare Prodotti conformi, WIP, attività e impegni non cancellabili.
 
22.4 Proto Mecc informa il Cliente entro un termine ragionevole, compatibilmente con la disponibilità di informazioni attendibili, e adotta misure commercialmente ragionevoli di mitigazione, senza obbligo di sostenere costi sproporzionati o acquistare a qualsiasi prezzo.
 
Articolo 23 - Riservatezza e segreti commerciali
 
23.1 Ciascuna parte deve proteggere le informazioni riservate dell’altra con almeno la stessa cura usata per le proprie e non inferiore a una ragionevole diligenza, utilizzandole solo per il Contratto.
 
23.2 Sono sempre riservati per Proto Mecc: Offerte, prezzi, margini, metodi, file, analisi, processi, rete e identità dei Fornitori Qualificati, condizioni di acquisto, capacità, campioni e informazioni non pubbliche.
 
23.3 L’obbligo non riguarda informazioni già legittimamente note, pubbliche senza violazione, ricevute lecitamente da terzi o sviluppate in modo indipendente. La divulgazione imposta dalla legge deve essere preceduta, ove consentito, da tempestivo avviso.
 
23.4 Gli obblighi durano cinque anni dalla cessazione del rapporto; per segreti commerciali e know-how non pubblico durano finché tali informazioni conservano natura riservata.
 
23.5 Il Cliente non può usare nome, marchi, immagini, casi studio o riferimenti a Proto Mecc senza consenso scritto. Analogamente Proto Mecc non pubblicherà riferimenti identificativi del Cliente senza autorizzazione, salvo obblighi di legge.
 
Articolo 24 - Proprietà intellettuale del Cliente e deliverable
 
24.1 Il Cliente conserva i diritti sulla Documentazione Tecnica di propria titolarità e concede a Proto Mecc e ai Fornitori Qualificati una licenza limitata, trasferibile ai soli fini di filiera, per formulare Offerte ed eseguire, controllare e documentare il Contratto.
 
24.2 Il Cliente garantisce di avere il diritto di utilizzare e comunicare la Documentazione Tecnica e di autorizzarne l’uso da parte della filiera. In caso di contestazione di terzi, Proto Mecc può sospendere o cessare l’esecuzione e applicare l’articolo 21.
 
24.3 I deliverable di progettazione commissionati sono ceduti o licenziati nei soli limiti espressamente descritti nell’Offerta e dopo il pagamento integrale. In assenza di cessione espressa, il Cliente riceve una licenza non esclusiva per l’uso interno collegato al progetto.
 
24.4 Proto Mecc conserva idee generali, competenze, metodi, librerie, modelli non specifici e miglioramenti separabili dalle informazioni riservate del Cliente.
 
Articolo 25 - Protezione dei dati personali
 
25.1 Le parti trattano i dati personali dei rispettivi referenti come autonomi titolari per finalità contrattuali, amministrative, di sicurezza e tutela dei diritti, secondo la normativa applicabile e le rispettive informative.
 
25.2 Il Cliente garantisce di poter comunicare a Proto Mecc i dati dei propri dipendenti, collaboratori, vettori e clienti e di aver fornito le necessarie informazioni agli interessati.
 
25.3 Qualora un Servizio richieda un trattamento per conto del Cliente ai sensi dell’articolo 28 GDPR, le parti sottoscriveranno un accordo separato prima del trattamento. Le CGV non costituiscono automaticamente nomina a responsabile.
 
Articolo 26 - Non circonvenzione della filiera
 
26.1 Per ventiquattro mesi dall’ultima comunicazione identificativa, il Cliente non può, direttamente o tramite soggetti collegati, contattare a fini commerciali, sollecitare, incaricare o contrattare per la medesima commessa o per commesse sostanzialmente analoghe con un Fornitore Qualificato specificamente presentato o reso conoscibile da Proto Mecc.
 
26.2 L’obbligo non si applica a rapporti preesistenti che il Cliente dimostri documentalmente di avere intrattenuto in modo autonomo prima della comunicazione di Proto Mecc, né a contatti pubblici non derivanti dalle informazioni di Proto Mecc.
 
26.3 In caso di violazione, il Cliente corrisponde a Proto Mecc, a titolo di penale, il maggiore tra euro 10.000 e il 25% del valore netto dei contratti conclusi o ragionevolmente sottratti nel periodo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e il diritto a misure inibitorie.
 
26.4 La clausola tutela investimenti di qualifica, coordinamento, know-how e rete commerciale ed è limitata ai soggetti e progetti effettivamente riconducibili all’intermediazione tecnica di Proto Mecc.
 
Articolo 27 - Sospensione, risoluzione espressa ed effetti
 
27.1 Proto Mecc può sospendere o risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta, in caso di:
 
a) mancato o ritardato pagamento, mancato rilascio di garanzie o superamento del fido;
 
b) violazione degli articoli 2, 4, 8, 9, 13, 14, 21, 23, 24 o 26;
 
c) uso illecito, sanzionato, pericoloso o non dichiarato dei Prodotti;
 
d) insolvenza, liquidazione, cessazione, procedura concorsuale, pignoramenti rilevanti o grave deterioramento patrimoniale;
 
e) reiterate modifiche, ritardi o mancata collaborazione che rendano irragionevole l’esecuzione;
 
f) condotte abusive, minacce, frodi, falsificazioni o violazioni reputazionali gravi nei confronti di Proto Mecc o della filiera.
 
27.2 La risoluzione rende immediatamente esigibili tutte le somme, incluse attività, WIP, materiali, impegni di filiera, deposito, interessi e costi. Proto Mecc può trattenere Prodotti e documenti nei limiti consentiti e recuperare i beni soggetti a riserva di proprietà.
 
27.3 Restano efficaci le clausole su pagamenti, proprietà intellettuale, riservatezza, non circonvenzione, manleva, limiti di responsabilità, legge e foro.
 
Articolo 28 - Cessione, subcontratto e cambiamenti societari
 
28.1 Il Cliente non può cedere il Contratto, singoli diritti, crediti, garanzie o obblighi senza consenso scritto di Proto Mecc.
 
28.2 Proto Mecc può cedere crediti, affidare attività ai Fornitori Qualificati e trasferire il Contratto a società controllanti, controllate, collegate, acquirenti d’azienda o rami d’azienda, dandone comunicazione al Cliente quando necessario.
 
28.3 Il Cliente deve comunicare tempestivamente cambi di controllo, fusioni, cessioni d’azienda o mutamenti che incidano su credito, sanzioni, riservatezza o concorrenza. Proto Mecc può rivedere condizioni o garanzie per Ordini non ancora eseguiti.
 
Articolo 29 - Conformità etica e rapporti con il personale
 
29.1 Il Cliente si impegna a rispettare norme anticorruzione, antiriciclaggio, sicurezza, lavoro, ambiente e concorrenza e a non offrire vantaggi indebiti al personale o ai Fornitori Qualificati di Proto Mecc.
 
29.2 Regali, commissioni, retrocessioni, accordi personali e assunzioni finalizzate ad alterare decisioni commerciali sono vietati. Proto Mecc può sospendere il rapporto e segnalare condotte illecite alle autorità competenti.
 
29.3 Il Cliente non può assumere o sollecitare personale chiave di Proto Mecc coinvolto nella commessa durante il Contratto e per dodici mesi successivi, salvo consenso scritto o candidature spontanee non sollecitate tramite campagne generali.
 
Articolo 30 - Comunicazioni, approvazioni elettroniche e prova
 
30.1 Comunicazioni tecniche e commerciali possono avvenire tramite e-mail, portale, PEC o firma elettronica ai recapiti indicati dalle parti. Le comunicazioni inviate dai referenti del Cliente si presumono autorizzate per la relativa funzione.
 
30.2 Recesso, risoluzione, contestazioni formali, diffide e comunicazioni che incidono su termini di decadenza devono essere inviate via PEC o altro mezzo idoneo a provarne ricezione, ai recapiti indicati nella Conferma d’Ordine o nei registri pubblici.
 
30.3 I registri informatici, le e-mail, i log del portale, le conferme di caricamento, le versioni dei file e i documenti di produzione costituiscono mezzi di prova nei limiti di legge.
 
30.4 Il Cliente deve mantenere aggiornati i propri recapiti; le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo comunicato producono effetti anche in caso di mancata lettura imputabile al Cliente.
 
Articolo 31 - Intero accordo, tolleranza, nullità parziale e aggiornamenti
 
31.1 Il Contratto costituisce l’intero accordo sull’Ordine e sostituisce dichiarazioni, trattative e intese precedenti non incorporate per iscritto.
 
31.2 La tolleranza di una violazione non costituisce rinuncia né modifica. Rinunce e transazioni devono risultare da atto scritto di un soggetto autorizzato.
 
31.3 L’invalidità o inefficacia di una clausola non pregiudica le altre. La clausola sarà sostituita, nei limiti consentiti, da una previsione valida che realizzi il più possibile la funzione economica originaria senza aggravare illegittimamente la posizione dell’altra parte.
 
31.4 Le nuove versioni delle CGV si applicano soltanto ai Contratti conclusi dopo che siano state rese conoscibili al Cliente, salvo accettazione espressa per rapporti in corso.
 
Articolo 32 - Legge applicabile, negoziazione e foro esclusivo
 
32.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. È esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG), salvo richiamo espresso nella Conferma d’Ordine.
 
32.2 Prima di iniziare un giudizio di merito, la parte interessata invita l’altra a un confronto tra responsabili con potere decisionale per un periodo di quindici giorni. Tale previsione non impedisce azioni cautelari, monitorie, esecutive, di tutela della proprietà intellettuale o necessarie a evitare decadenze.
 
32.3 Per ogni controversia relativa a Offerte, Ordini, Contratti, Prodotti, Servizi o CGV è competente in via esclusiva il Foro di Ivrea, anche in caso di connessione, pluralità di convenuti o chiamata di terzi, fatti salvi i fori inderogabili di legge.
 
32.4 Se il rapporto rientra nella disciplina inderogabile della subfornitura o in altra normativa speciale, restano ferme le procedure e competenze inderogabili applicabili.
 
Articolo 33 - Lingua, versione e disponibilità
 
33.1 La lingua contrattuale è l’italiano. Traduzioni eventualmente fornite hanno finalità di cortesia; in caso di divergenza prevale il testo italiano, salvo accordo scritto diverso.
 
33.2 Le presenti CGV sono identificate come “CGV Proto Mecc versione 1.1 del 23 luglio 2026”. Una copia deve essere allegata o resa scaricabile prima della conclusione del Contratto e archiviata con la Conferma d’Ordine.
 
33.3 Il Cliente può richiedere copia delle CGV applicabili scrivendo a info@protomecc.com.

Proto Mecc s.a.s
Sede legale :  Piazza castellazzo , 6 10080 Ciconio (Italy)
info@protomecc.com
P.iva 12939350018
Capitale sociale 10000€
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